La Costituzione
italiana venne promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il
27 dicembre 1947 e pubblicata lo stesso giorno nell'edizione straordinaria
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.298.
Entrata in vigore
il 1 gennaio 1948, consta di 139 articoli e 18 disposizioni
transitorie.
Le sue norme sono
distinte in tre gruppi:
·
il primo riguarda i principi fondamentali dell'ordinamento italiano
·
il secondo stabilisce i diritti ed i doveri dei cittadini (Parte I)
·
il terzo determina l'ordinamento della Repubblica, regolando i suoi organi
principali e le loro funzioni (Parte II).
Il sistema costituzionale
adottato è quello di tipo rigido e la trasformazione delle sue norme può essere
disposta solo con legge costituzionale, emanata con particolare procedura
parlamentare.
Ogni legge normale che
deroghi ai suoi princìpi può essere impugnata per incostituzionalità dinanzi
alla Corte Costituzionale.
Il testo che segue
include le integrazioni e le modifiche intervenute successivamente al 1948.
COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
VISTA la deliberazione
dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato
la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTA la XVIII
disposizione finale della Costituzione;
PROMULGA
La Costituzione della
Repubblica Italiana nel seguente testo:
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1.
L'Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità
appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
È compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4.
La Repubblica
riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il
dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale
della società.
Art. 5.
La Repubblica, una e
indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che
dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i
principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del
decentramento.
Art. 6.
La Repubblica tutela
con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa
cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono
regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due
parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8.
Tutte le confessioni
religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni
religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i
propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo
Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze.
Art. 9.
La Repubblica promuove
lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e
il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10.
L'ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La condizione
giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e
dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale
sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della
Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa
l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11.
L'Italia ripudia la
guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della
Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande
verticali di eguali dimensioni.
Parte Prima
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Titolo I
RAPPORTI CIVILI
Art. 13.
La libertà personale è
inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per
atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla
legge.
In casi eccezionali di
necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di
pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere
comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li
convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano
privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza
fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i
limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14.
Il domicilio è
inviolabile.
Non vi si possono
eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi
stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della
libertà personale.
Gli accertamenti e le
ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e
fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La libertà e la
segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono
inviolabili.
La loro limitazione
può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le
garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16.
Ogni cittadino può
circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio
nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per
motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da
ragioni politiche.
Ogni cittadino è
libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli
obblighi di legge.
Art. 17.
I cittadini hanno
diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche
in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in
luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle
soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno
diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono
vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le
associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi
politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di
professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in
pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20.
Il carattere
ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od
istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di
speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni
forma di attività.
Art. 21.
Tutti hanno diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione.
La stampa non può
essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a
sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di
delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel
caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione
dei responsabili.
In tali casi, quando
vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento
dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere
eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non
mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa
non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende
revocato e privo di ogni effetto.
La legge può
stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di
finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le
pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a
prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno può essere
privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del
nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione
personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non
abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione.
La legge determina le
condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25.
Nessuno può essere
distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere
punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso.
Nessuno può essere
sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26.
L'estradizione del
cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle
convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso
essere ammessa per reati politici.
Art. 27.
La responsabilità
penale è personale.
L'imputato non è
considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena
di morte.
Art. 28.
I funzionari e i
dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili,
secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione
di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli
enti pubblici.
Titolo II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29.
La Repubblica
riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio.
Il matrimonio è
ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei
genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio.
Nei casi di incapacità
dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai
figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile
con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le
norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola
con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e
l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie
numerose.
Protegge la maternità,
l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32.
La Repubblica tutela
la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto
della persona umana.
Art. 33.
L'arte e la scienza
sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le
norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e gradi.
Enti e privati hanno
il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo
Stato.
La legge, nel fissare
i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve
assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame
di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione
di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta
cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti
autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34.
La scuola è aperta a
tutti.
L'istruzione
inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi.
La Repubblica rende
effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Titolo III
RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35.
La Repubblica tutela
il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e
l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce
gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i
diritti del lavoro.
Riconosce la libertà
di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale,
e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36.
Il lavoratore ha
diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo
lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima
della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha
diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può
rinunziarvi.
Art. 37.
La donna lavoratrice
ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che
spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento
della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino
una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il
limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela
il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di
lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38.
Ogni cittadino inabile
al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno
diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria.
Gli inabili ed i minorati
hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in
questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo
Stato.
L'assistenza privata è
libera.
Art. 39.
L'organizzazione
sindacale è libera.
Ai sindacati non può
essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali
o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la
registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a
base democratica.
I sindacati registrati
hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con
efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il
contratto si riferisce.
Art. 40.
Il diritto di sciopero
si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41.
L'iniziativa economica
privata è libera.
Non può svolgersi in
contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana.
La legge determina i
programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42.
La proprietà è
pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a
privati.
La proprietà privata è
riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di
renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata
può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per
motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le
norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello
Stato sulle eredità.
Art. 43.
A fini di utilità
generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante
espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di
lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si
riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni
di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Art. 44.
Al fine di conseguire
il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la
legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti
alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la
bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle
unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone
provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45.
La Repubblica
riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e
senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento
con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere
e le finalità.
La legge provvede alla
tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46.
Ai fini della
elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della
produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare,
nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47.
La Repubblica
incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e
controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso
del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta
coltivatrice e aldiretto e indiretto investimento azionario nei grandi
complessi produttivi del Paese.
Titolo IV
RAPPORTI POLITICI
Art. 48.
Sono elettori tutti i
cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed
eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce
requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini
residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una
circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati
seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri
determinati dalla legge.
Il diritto di voto non
può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza
penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 49.
Tutti i cittadini
hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50.
Tutti i cittadini
possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi
o esporre comuni necessità.
Art. 51.
Tutti i cittadini
dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle
cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti
dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le
pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per
l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a
funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro
adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52.
La difesa della Patria
è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è
obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non
pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti
politici.
L'ordinamento delle
Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Art. 53.
Tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario
è informato a criteri di progressività.
Art. 54.
Tutti i cittadini
hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono
affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed
onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE SECONDA
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Titolo I
IL PARLAMENTO
Sezione I - Le Camere
Art. 55.
Il Parlamento si
compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si
riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti
dalla Costituzione.
Art. 56.
La Camera dei deputati
è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati
è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a
deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i
venticinque anni di età.
La ripartizione dei
seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della
Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione,
per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione
di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 57.
Il Senato della
Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori
elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione o
Provincia autonoma puo' avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise
ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei
seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle
disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro
popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58.
I senatori sono eletti
a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a
senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59.
È senatore di diritto
e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della
Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la
Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal
Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.
Art. 60.
La Camera dei deputati
e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna
Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di
guerra.
Art. 61.
Le elezioni delle
nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La
prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano
riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62.
Le Camere si riuniscono
di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può
essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del
Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in
via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge
fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento
si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono
quelli della Camera dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta
il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono
pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite
possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di
ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la
maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei
presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo,
anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo,
di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65.
La legge determina i
casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di
senatore.
Nessuno può
appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera
giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte
di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67.
Ogni membro del
Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di
mandato.
Art. 68.
I membri del
Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione
della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere
sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o
altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo
che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto
nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione
è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in
qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di
corrispondenza.
Art. 69.
I membri del
Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
Sezione II - La formazione delle leggi
Art. 70.
La funzione legislativa
è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71.
L'iniziativa delle
leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed
enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa
delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori,
di un progetto redatto in articoli.
Art. 72.
Ogni disegno di legge,
presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da
una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo
e con votazione finale.
Il regolamento
stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è
dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire
in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono
deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della
sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il
Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione
richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale
di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per
i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di
delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73.
Le leggi sono
promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna
a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge
è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono
pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso.
Art. 74.
Il Presidente della
Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle
Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano
nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75.
È indetto referendum
popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un
atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il
referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di
partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei
deputati.
La proposta soggetta a
referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli
aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le
modalità di attuazione del referendum.
Art. 76.
L'esercizio della
funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
Art. 77.
Il Governo non può,
senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria.
Quando, in casi
straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno
stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono
efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta
giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge
i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 78.
Le Camere deliberano
lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art. 79.
L'amnistia e l'indulto
sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti
di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede
l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso
l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente
alla presentazione del disegno di legge.
Art. 80.
Le Camere autorizzano
con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica,
o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del
territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81.
(Testo applicabile
fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013)
Le Camere approvano
ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi
non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di
approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che
importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
***
(Testo applicabile a
decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014)
Lo Stato assicura
l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto
delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso
all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del
ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza
assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi
nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno
approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal
Governo.
L'esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi
non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della
legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare
l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del
debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge
approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel
rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.
Art. 82.
Ciascuna Camera può
disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina
fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la
proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini
e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
Titolo II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83.
Il Presidente della
Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha
un solo delegato.
L'elezione del
Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due
terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta.
Art. 84.
Può essere eletto
Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni
d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di
Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la
dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85.
Il Presidente della
Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima
che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta
comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente
della Repubblica.
Se le Camere sono
sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo
entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono
prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86.
Le funzioni del
Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono
esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento
permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il
Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente
della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le
Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87.
Il Presidente della
Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi
alle Camere.
Indice le elezioni
delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la
presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana
i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum
popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi
indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i
rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle
Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la
legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio
superiore della magistratura.
Può concedere grazia e
commutare le pene.
Conferisce le
onorificenze della Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente della
Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una
sola di esse.
Non può esercitare
tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano
in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Art. 89.
Nessun atto del
Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri
proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno
valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche
dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 90.
Il Presidente della
Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue
funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo
in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei
suoi membri.
Art. 91.
Il Presidente della
Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà
alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in
seduta comune.
Titolo III
IL GOVERNO
Sezione I - Il Consiglio dei ministri
Art. 92.
Il Governo della
Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della
Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di
questo, i ministri.
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio
dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento
nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94.
Il Governo deve avere
la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera
accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello
nominale.
Entro dieci giorni
dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la
fiducia.
Il voto contrario di
una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di
dimissioni.
La mozione di sfiducia
deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95.
Il Presidente del
Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è
responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono
responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e
individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede
all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le
attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96.
Il Presidente del
Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti,
per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione
ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei
deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Sezione II - La Pubblica Amministrazione
Art. 97.
(Testo applicabile
fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013)
I pubblici uffici sono
organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli
uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti
dalla legge.
***
(Testo applicabile a
decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014)
Le pubbliche
amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano
l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
I pubblici uffici sono
organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli
uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti
dalla legge.
Art. 98.
I pubblici impiegati
sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del
Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge
stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i
magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti
di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Sezione III - Gli organi ausiliari
Art. 99.
Il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di
esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga
conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza
delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono
attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa
legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e
sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100.
Il Consiglio di Stato
è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione.
La Corte dei conti
esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche
quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi
e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria
degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente
alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura
l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
Titolo IV
LA MAGISTRATURA
Sezione I - Ordinamento giurisdizionale
Art. 101.
La giustizia è
amministrata in nome del popolo.
I giudici sono
soggetti soltanto alla legge.
Art. 102.
La funzione
giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle
norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere
istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi
presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate
materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla
magistratura.
La legge regola i casi
e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della
giustizia.
Art. 103.
Il Consiglio di Stato
e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la
tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi
e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha
giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate
dalla legge.
I tribunali militari
in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di
pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti
alle Forze armate.
Art. 104.
La magistratura
costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore
della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di
diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di
cassazione.
Gli altri componenti
sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti
alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra
professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo
quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un
vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del
Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché
sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del
Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105.
Spettano al Consiglio
superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le
assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106.
Le nomine dei
magistrati hanno luogo per concorso.
La legge
sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di
magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del
Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di
consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di
università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni
d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori.
Art. 107.
I magistrati sono
inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati
ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore
della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa
stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della
giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si
distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero
gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento
giudiziario.
Art. 108.
Le norme
sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura
l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero
presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della
giustizia.
Art. 109.
L’autorità giudiziaria
dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le competenze
del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della
giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia.
Sezione II - Norme sulla giurisdizione
Art. 111.
La giurisdizione si
attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si
svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a
giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.1
Nel processo penale,
la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo
possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa
elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per
preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o
di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere
la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse
condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo
favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua
impiegata nel processo.
Il processo penale è
regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La
colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni
rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto
all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi
in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso
dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto
di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e
contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi
giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per
violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei
tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni
del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è
ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 112.
Il pubblico ministero
ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Art. 113.
Contro gli atti della
pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti
e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa.
Tale tutela
giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di
impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina
quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica
amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
Titolo V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Art. 114.
La Repubblica è
costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni
e dallo Stato.
I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale
della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Art. 115.
Abrogato dall'articolo
9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3
Art. 116.
Il Friuli-Venezia
Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle
d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge
costituzionale.
La Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e
Bolzano.
Ulteriori forme e
condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo
comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della
giustizia di pace, n) e s), possono essere
attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione
interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Art. 117.
(Testo applicabile
fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013)
La potestà legislativa
è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera
e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione
europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la
Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze
armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela
del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema
valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello
Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento
europeo;
g) ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico
e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza,
stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e
norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali
sull'istruzione;
o) previdenza
sociale;
p) legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Città metropolitane;
q) dogane,
protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e
determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con
l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi
reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la
potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva
delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra
materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali
rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle
donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale
ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio
delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua
competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da
leggi dello Stato.
***
(Testo applicabile a
decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014)
La potestà legislativa
è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera
e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione
europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la
Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze
armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela
del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema
valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello
Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento
europeo;
g) ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico
e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza,
stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e
norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali
sull'istruzione;
o) previdenza
sociale;
p) legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Città metropolitane;
q) dogane,
protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e
determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con
l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi
reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare
e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di
attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la
potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva
delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra
materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali
rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne
nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso
tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale
ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio
delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua
competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da
leggi dello Stato.
Art. 118.
Le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio
unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato,
sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province
e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di
quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
La legge statale
disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle
lettere b) e h) del secondo comma
dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella
materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 119.
(Testo applicabile
fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013)
I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di
spesa.
I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e
applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i
principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al
loro territorio.
La legge dello Stato
istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori
con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti
dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province,
alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni
pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli
squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle
loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito
secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono
ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E'
esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
***
(Testo applicabile a
decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014)
I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di
spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad
assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e
applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i
principî di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al
loro territorio.
La legge dello Stato
istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori
con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti
dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province,
alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni
pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli
squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle
loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito
secondo i principî generali determinati dalla legge dello Stato. Possono
ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la
contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il
complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di
bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti.
Art. 120.
La Regione non può
istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione
delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto
al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può
sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e
dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o
della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la
sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica
o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini
territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a
garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio
di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
Art. 121.
Sono organi della
Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale
esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni
conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle
Camere.
La Giunta regionale è
l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della
Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è
responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le
funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle
istruzioni del Governo della Repubblica.
Art. 122.
Il sistema di elezione
e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri
componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono
disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali
stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli
organi elettivi.
Nessuno può
appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una
delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale,
ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge
tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri
regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della
Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è
eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i
componenti della Giunta.
Art. 123.
Ciascuna Regione ha
uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di
governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto
regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato
e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo
non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto
da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può
promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali
dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è
sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione
ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto
dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è
promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo
statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di
consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Art. 124.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
Art. 125.
Nella Regione sono
istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo
l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni
con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126.
Con decreto motivato
del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio
regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti
contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la
rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.
Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori
costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica.
Il Consiglio regionale
può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante
mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e
approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La
mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
presentazione.
L’approvazione della
mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a
suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente,
la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti
conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il
Consiglio.
Art. 127.
Il Governo, quando
ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può
promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando
ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di
un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione
di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
Art. 128.
Abrogato dall'articolo
9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 129.
Abrogato dall'articolo
9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 130.
Abrogato dall'articolo
9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 131.
Sono costituite le
seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Art. 132.
Si può con legge
costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni
esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione
d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con
l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle
Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante
referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,
consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da
una Regione ed aggregati ad un'altra.
Art. 133.
Il mutamento delle
circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’ambito
d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei
Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le
popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio
nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Titolo VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I - La Corte Costituzionale
Art. 134.
La Corte
costituzionale giudica:
sulle controversie
relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza
di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di
attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e
tra le Regioni;
sulle accuse promosse
contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
Art. 135.
La Corte costituzionale
è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della
Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle
supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte
costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni
superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in
materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.
I giudici della Corte
costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal
giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del
termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle
funzioni.
La Corte elegge tra i
suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che
rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i
termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
L’ufficio di giudice
della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un
Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni
carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa
contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari
della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i
requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove
anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei
giudici ordinari.
Art. 136.
Quando la Corte
dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente
forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione.
La decisione della
Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali
interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme
costituzionali.
Art. 137.
Una legge
costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità
dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei
giudici della Corte.
Con legge ordinaria
sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento
della Corte.
Contro le decisioni
della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II - Revisione della
Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138.
Le leggi di revisione
della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna
Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e
sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella
seconda votazione.
Le leggi stesse sono
sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a
referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
Non si fa luogo a
referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna
delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139.
La forma repubblicana
non può essere oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Con l’entrata in
vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le
attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II
Se alla data della
elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli
regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III
Per la prima
composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto
del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente che
posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti
del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del
disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre
elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati
decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena
della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del
tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì
senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto
Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere
nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina.
L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al
diritto di nomina a senatore.
IV
Per la prima elezione
del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei
senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
V
La disposizione
dell’art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali
che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla
data di convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque anni
dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli
organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni
del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla
stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo
militare in relazione all’articolo 111.
VII
Fino a quando non sia
emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la
Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.
Fino a quando non
entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie
indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme
preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.
VIII
Le elezioni dei
Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali
sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica
regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle
funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al
riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti
locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano
attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.
Leggi della Repubblica
regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato,
anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo
ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in
casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli
enti locali.
IX
La Repubblica, entro
tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle
esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle
Regioni.
X
Alla Regione del
Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si applicano provvisoriamente le
norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle
minoranze linguistiche in conformità con l’art. 6.
XI
Fino a cinque anni
dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali,
formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’art. 131, anche
senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132,
fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.
XII
È vietata la
riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo
48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in
vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla
eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
XIII
I beni, esistenti nel
territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei
loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni
di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946,
sono nulli.
XIV
I titoli nobiliari non
sono riconosciuti.
I predicati di quelli
esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.
L’Ordine mauriziano è
conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la
soppressione della Consulta araldica.
XV
Con l’entrata in
vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo
luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello
Stato.
XVI
Entro un anno
dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al
coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano
state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII
L’Assemblea
Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31
gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli
statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle
elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente può essere convocata,
quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua
competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo,
del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le
Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al
Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e
proposte di emendamenti.
I deputati possono
presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea
Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è
convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno
duecento deputati.
XVIII
La presente
Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni
dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore
il 1° gennaio 1948.
Il testo della
Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della
Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni
cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà
essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i
cittadini e dagli organi dello Stato.
Data a Roma, addì 27
dicembre 1947.
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:
Il Presidente
dell’Assemblea Costituente :
UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del
Consiglio dei Ministri:
DE GASPERI ALCIDE
Visto: il Guardasigilli GIUSEPPE GRASSI
https://www.tuttitalia.it/costituzione-italiana/
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