La città di Dio
La nascita dello Stato Vaticano nel 1929, con la firma dei Patti Lateranensi,
mette fine a quasi 50 anni di disaccordo tra Stato e Chiesa.
L'accordo prende il via su iniziativa di Mussolini,
consapevole della grande influenza che la Chiesa esercitava sulla popolazione
italiana. Naturalmente, il dittatore era ben lungi dall'abbracciare quei valori
umani e morali tipici del cristianesimo ma desiderava solo ammantare il suo
regime di un'aura umanistica e benevola. In sostanza l'operazione era volta, da
parte sua, ad una strumentalizzazione della Chiesa e del cristianesimo nel suo
insieme.
Don Luigi Sturzo,
il quale era stato costretto a sciogliere il Partito popolare scriveva: "Ai
fascisti torna vantaggioso mostrarsi cattolici e proclamare i diritti della
religione. Ma è ben noto che nel complesso né la loro concezione di vita, né il
loro ideale di Stato hanno nulla a che vedere con il cattolicesimo come
religione e come morale. Essi vogliono lo stato appoggiato dalla Chiesa, ma da
una Chiesa che serva e non domini, che aiuti e non domandi".
Per fare questo Mussolini si
appellò all'allora pontefice in carica, Pio XI,
con la lusinga di appianare finalmente i contrasti fra le due istituzioni e
conciliare una volta per tutte le esigenze dello Stato italiano con quelle
della Chiesa Cattolica.
I patti Lateranensi
I patti vennero chiamati "Lateranensi"
grazie al luogo in cui si svolse la firma dell'accordo, ossia San Giovanni in
Laterano, sede della residenza papale.
I Patti si componevano di due parti.
1) Il Trattato, che riguardava la ricostruzione dello
Stato pontificio nei limiti della Città del Vaticano. Esso riconosce la
necessità, "per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile
indipendenza", di costituire un territorio autonomo sul quale il
pontefice possa esercitare la sua piena sovranità. Veniva così creato lo Stato
della Città del Vaticano.
2) Il Concordato sui rapporti tra Stato e Chiesa, che
fissava una indennità per i beni della Chiesa passati allo Stato italiano.
Si confermava inoltre l'articolo 1 dello Statuto albertino,
in virtù del quale "la religione cattolica, apostolica e romana" era
considerata la sola religione dello Stato.
Caratteristiche dello Stato
Pontificio
Ha una superficie di 440.000 metri quadrati di cui
55.000 occupati dal Palazzo Apostolico e circa 25.000 da una ventina di cortili
e piazze, tra le quali anche la piazza di San Pietro. Al di fuori del
territorio dello Stato godono del diritto di extraterritorialità alcune aree
minori situate in territorio italiano, sulle quali sono costruite basiliche o
palazzi, in generale sedi di uffici della Santa Sede.
Lo Stato della Città del Vaticano costituisce un
soggetto di diritto internazionale distinto da quello della Santa Sede, essendo
il primo in rapporto di subordinazione rispetto al secondo. Tra i due esiste
inoltre un'unione personale in quanto su ambedue il Pontefice esercita il
supremo potere.
Il Pontefice, capo supremo della Chiesa, è il sovrano
dello Stato, con la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario
(una legge del 1º luglio 1969, stabilisce però che il Sommo Pontefice esercita
i poteri legislativi ed esecutivi per mezzo di una commissione, coadiuvata da
un organo consultivo, cioè la Consulta dello Stato, di cardinali, da lui
nominati per un quinquennio). Lo Stato dispone di una propria stazione
ferroviaria, una stazione radiotrasmittente, una propria bandiera, batte moneta,
emette francobolli, ha tribunali, servizi tecnici, economici e sanitari.
La tutela della persona del Papa e in generale
l'ordine nell'ambito dello Stato sono affidati al Corpo della Guardia Svizzera
e al Corpo di Vigilanza. L'organizzazione civile ed ecclesiastica dello Stato è
autonoma. La rappresentanza internazionale è assicurata dalla Santa Sede;
questa fa parte di varie organizzazioni internazionali, per esempio dell'Unione
Postale Universale, dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, dell'Unione
Europea di Radiodiffusione.
Il potere giudiziario sia in materia civile (escluse
le cause minori di competenza del giudice unico) sia in quella penale viene
esercitato dal Tribunale di prima istanza e dalla Corte di Appello. Esiste
inoltre nello Stato anche una Corte di Cassazione. La legislazione penale e
quella processuale penale sono state regolate nel 1969. L'amministrazione
ecclesiastica e religiosa fa capo ? conforme all'istituzione del 1929 ? al
Vicario generale di Sua Santità: la sua giurisdizione si estende anche al
Palazzo Pontificio Lateranense e alle Ville Pontificie in Castel Gandolfo; ne
sono esenti la basilica e la canonica di San Pietro.
https://biografieonline.it/biografia-citta-del-vaticano
Nessun commento:
Posta un commento