Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948
adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948
Preambolo
Considerato che il riconoscimento
della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro
diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della
giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il
disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di
barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo
in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della
libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta
aspirazione dell'uomo;
Considerato che è
indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se
si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza,
alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è
indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle
Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti
fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana,
nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di
promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore
libertà;
Considerato che gli Stati
membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il
rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali;
Considerato che una concezione
comune di questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la
piena realizzazione di questi impegni;
L'Assemblea Generale
proclama
proclama
la presente Dichiarazione Universale dei Diritti
Dell'Uomo come ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni,
al fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente
presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e
l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di
garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e
internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra
popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti
alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in
dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni
verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte
le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna,
per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione
politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di
nascita o di altra condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla
sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di
schiavitù o di servitù; La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite
sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento
o punizioni crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al
riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto,
senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge. Tutti
hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la
presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale
discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibiltà
di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti
fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena
uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale
indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei
suoi doveri, nonchè della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga
rivolta.
Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di reato è presunto
innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un
pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua
difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad
interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua
casa, nella sua corrispondenza, nè a lesioni del suo onore e della sua
reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro
tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento
e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.
Articolo 14
1. Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in
altri Paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di
sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza,
cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio,
durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà
privata sua personale o in comune con gli altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero,
coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione
o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico
che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento,
nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione
e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria
opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee
attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
1. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di
riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo
del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente
scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo in quanto membro della società, ha
diritto alla sicurezza sociale nonchè alla realizzazione, attraverso lo sforzo
nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione
e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali
indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera
scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla
protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago,
comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie
periodiche retribuite.
Articolo 25
1. Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita
sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia,
con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e
alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza
in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni
altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti
dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione.
L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi
elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte
liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di
partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e
internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati in questa
Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità,
nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua
personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere
interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato gruppo o
persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla
distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.
http://www.interlex.it/testi/dichuniv.ht
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