La città di Dio
La nascita dello Stato Vaticano nel
1929, con la firma dei Patti Lateranensi, mette fine a quasi 50 anni di disaccordo tra Stato e
Chiesa.
L'accordo prende il via su iniziativa
di Mussolini, consapevole della grande influenza che la Chiesa
esercitava sulla popolazione italiana. Naturalmente, il dittatore era ben lungi
dall'abbracciare quei valori umani e morali tipici del cristianesimo ma
desiderava solo ammantare il suo regime di un'aura umanistica e benevola. In
sostanza l'operazione era volta, da parte sua, ad una strumentalizzazione della
Chiesa e del cristianesimo nel suo insieme.
Don Luigi Sturzo, il quale era stato costretto a sciogliere il Partito
popolare scriveva: "Ai fascisti torna vantaggioso mostrarsi cattolici e
proclamare i diritti della religione. Ma è ben noto che nel complesso né la
loro concezione di vita, né il loro ideale di Stato hanno nulla a che vedere
con il cattolicesimo come religione e come morale. Essi vogliono lo stato
appoggiato dalla Chiesa, ma da una Chiesa che serva e non domini, che aiuti e
non domandi".
Per fare questo Mussolini si appellò all'allora pontefice in carica, Pio XI, con la lusinga di appianare finalmente i contrasti
fra le due istituzioni e conciliare una volta per tutte le esigenze dello Stato
italiano con quelle della Chiesa Cattolica.
I patti Lateranensi
I patti vennero chiamati
"Lateranensi" grazie al luogo in cui si svolse la firma dell'accordo,
ossia San Giovanni in Laterano, sede della residenza papale.
I Patti si componevano di due parti.
1) Il Trattato, che riguardava la
ricostruzione dello Stato pontificio nei limiti della Città del Vaticano. Esso
riconosce la necessità, "per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e
visibile indipendenza", di costituire un territorio autonomo sul quale
il pontefice possa esercitare la sua piena sovranità. Veniva così creato lo
Stato della Città del Vaticano.
2) Il Concordato sui rapporti tra Stato
e Chiesa, che fissava una indennità per i beni della Chiesa passati allo Stato
italiano.
Si confermava inoltre l'articolo 1
dello Statuto albertino, in virtù del quale "la religione cattolica,
apostolica e romana" era considerata la sola religione dello Stato.
Caratteristiche dello Stato Pontificio
Ha una superficie di 440.000 metri
quadrati di cui 55.000 occupati dal Palazzo Apostolico e circa 25.000 da una
ventina di cortili e piazze, tra le quali anche la piazza di San Pietro. Al di
fuori del territorio dello Stato godono del diritto di extraterritorialità
alcune aree minori situate in territorio italiano, sulle quali sono costruite
basiliche o palazzi, in generale sedi di uffici della Santa Sede.
Lo Stato della Città del Vaticano
costituisce un soggetto di diritto internazionale distinto da quello della
Santa Sede, essendo il primo in rapporto di subordinazione rispetto al secondo.
Tra i due esiste inoltre un'unione personale in quanto su ambedue il Pontefice
esercita il supremo potere.
Il Pontefice, capo supremo della Chiesa,
è il sovrano dello Stato, con la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e
giudiziario (una legge del 1º luglio 1969, stabilisce però che il Sommo
Pontefice esercita i poteri legislativi ed esecutivi per mezzo di una
commissione, coadiuvata da un organo consultivo, cioè la Consulta dello Stato,
di cardinali, da lui nominati per un quinquennio). Lo Stato dispone di una
propria stazione ferroviaria, una stazione radiotrasmittente, una propria
bandiera, batte moneta, emette francobolli, ha tribunali, servizi tecnici,
economici e sanitari.
La tutela della persona del Papa e in
generale l'ordine nell'ambito dello Stato sono affidati al Corpo della Guardia
Svizzera e al Corpo di Vigilanza. L'organizzazione civile ed ecclesiastica
dello Stato è autonoma. La rappresentanza internazionale è assicurata dalla
Santa Sede; questa fa parte di varie organizzazioni internazionali, per esempio
dell'Unione Postale Universale, dell'Unione Internazionale delle
Telecomunicazioni, dell'Unione Europea di
Radiodiffusione.
Il potere giudiziario sia in materia
civile (escluse le cause minori di competenza del giudice unico) sia in quella
penale viene esercitato dal Tribunale di prima istanza e dalla Corte di
Appello. Esiste inoltre nello Stato anche una Corte di Cassazione. La
legislazione penale e quella processuale penale sono state regolate nel 1969.
L'amministrazione ecclesiastica e religiosa fa capo ? conforme all'istituzione
del 1929 ? al Vicario generale di Sua Santità: la sua giurisdizione si estende
anche al Palazzo Pontificio Lateranense e alle Ville Pontificie in Castel
Gandolfo; ne sono esenti la basilica e la canonica di San Pietro.
https://biografieonline.it/biografia-citta-del-vaticano
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